Passaporto europeo per cani, gatti
e furetti
Dal prossimo 3 luglio 2004, per lo spostamento di un
animale da compagnia tra gli Stati membri dell'Unione europea, è necessario il passaporto
con certificazione veterinaria di esame clinico effettuato nelle 24 ore precedenti. Ciò
è previsto dal regolamento (CE) n. 998/2003 al fine
di garantire un livello di sicurezza sufficiente per i rischi sanitari. Gli animali devono
anche essere identificabili tramite un tatuaggio (in via transitoria) o un sistema
elettronico (ISO 11784 o ISO 11785 allegato A) che consenta di risalire al nome e allindirizzo
del proprietario dellanimale.
Questo vale per cani, gatti e furetti mentre la sola
certificazione è indispensabile per invertebrati (esclusi api e crostacei), pesci
tropicali decorativi, anfibi, rettili, uccelli (esclusi polli, galline), roditori e
conigli domestici.
I viaggi di animali sotto i tre mesi detà non vaccinati possono essere autorizzati
Stato per Stato.
Recentemente, la Commissione Europea, con la Decisione del
26 novembre 2003, ha stabilito un modello di passaporto in attuazione al regolamento
citato.
Il modello di passaporto deve presentarsi in un formato che
possa essere facilmente controllato dall'autorità competente, deve includere informazioni
dettagliate sui requisiti di certificazione in materia di vaccinazione antirabbica,
nonché sugli altri requisiti del relativi allo stato sanitario degli animali. Inoltre, il
passaporto deve contenere anche la certificazione di altre vaccinazioni, non richieste dal
regolamento (CE) n. 998/2003, in modo tale da fornire tutte le informazioni necessarie in
relazione allo stato sanitario dell'animale in questione. Infine, deve comprendere una
sezione relativa agli esami clinici e alla legalizzazione, in modo che i passaporti
possano essere utilizzati anche per i movimenti di questi animali al di fuori della
Comunità.